Art. 259 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Deliberazioni della maggioranza

Articolo 259 - codice della navigazione

Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l’interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti.
La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave.
Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l’ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.

Articolo 259 - Codice della navigazione

Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l’interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti.
La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave.
Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l’ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.

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