Art. 256 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Esecuzione della pubblicità

Articolo 256 - codice della navigazione

L’ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell’ora in cui è stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 251, gli è pervenuta.
Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull’atto di nazionalità a cura dell’autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell’autorità indicata nel secondo comma dell’articolo 251 o nel secondo comma dell’articolo 255.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell’ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.
Dell’adempimento delle formalità suddette l’ufficio fa menzione sull’altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

Articolo 256 - Codice della navigazione

L’ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell’ora in cui è stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 251, gli è pervenuta.
Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull’atto di nazionalità a cura dell’autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell’autorità indicata nel secondo comma dell’articolo 251 o nel secondo comma dell’articolo 255.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell’ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.
Dell’adempimento delle formalità suddette l’ufficio fa menzione sull’altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

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