Art. 253 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

Articolo 253 - codice della navigazione

Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all’ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell’articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell’articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all’articolo precedente.
La nota di trascrizione deve contenere:
1. il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti;
2. l’indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
3. il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
5. l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 2659 del codice civile.

Articolo 253 - Codice della navigazione

Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all’ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell’articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell’articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all’articolo precedente.
La nota di trascrizione deve contenere:
1. il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti;
2. l’indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
3. il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
5. l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 2659 del codice civile.

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