Art. 250 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

Articolo 250 - codice della navigazione

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazione sull’atto di nazionalità;
quando concernono navi minori o galleggianti o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

Articolo 250 - Codice della navigazione

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazione sull’atto di nazionalità;
quando concernono navi minori o galleggianti o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

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