Art. 249 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

Articolo 249 - codice della navigazione

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all’estero, devono essere ricevuti dall’autorità consolare.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Articolo 249 - Codice della navigazione

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all’estero, devono essere ricevuti dall’autorità consolare.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

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