Art. 244 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Iscrizione della nave dopo il varo

Articolo 244 - codice della navigazione

L’autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l’iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli 146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull’atto di nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma.

Articolo 244 - Codice della navigazione

L’autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l’iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli 146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull’atto di nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma.

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