Art. 242 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione

Articolo 242 - codice della navigazione

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall’articolo 249.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli da 52 a 254; 256.

Articolo 242 - Codice della navigazione

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall’articolo 249.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli da 52 a 254; 256.

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