L’ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all’articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata.
Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni può altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti. (1)