Art. 235 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Controllo tecnico sulle costruzioni

Articolo 235 - codice della navigazione

Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti.
Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall’ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano e ferme in ogni caso le disposizioni dell’articolo seguente.

Articolo 235 - Codice della navigazione

Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti.
Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall’ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano e ferme in ogni caso le disposizioni dell’articolo seguente.

Istituti giuridici

Novità giuridiche