Art. 226 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Autorizzazione di servizi

Articolo 226 - codice della navigazione

I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all’articolo precedente, sono sottoposti all’autorizzazione dell’autorità preposta all’esercizio della navigazione interna.
Le forme e i limiti dell’autorizzazione sono determinati dal regolamento. (1)

Articolo 226 - Codice della navigazione

I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all’articolo precedente, sono sottoposti all’autorizzazione dell’autorità preposta all’esercizio della navigazione interna.
Le forme e i limiti dell’autorizzazione sono determinati dal regolamento. (1)

Note

(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo con riferimento agli artt. 4, 41 c. 2 , 76, 77, 87 e 89 Cost. (C. cost. 26.06. 1967 – 12.07.1967, n. 111 , G. U. 15.07.1967, n. 177)

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