Art. 224 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo

Articolo 224 - codice della navigazione

Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l’ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge. (1)

Articolo 224 - Codice della navigazione

Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l’ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 7, D.L. 30.12.1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27.02.1998, n. 30.

Istituti giuridici

Novità giuridiche