Art. 223 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Autorità competente per la vigilanza sulla pesca

Articolo 223 - codice della navigazione

All’applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l’amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.
Le autorità marittime locali vigilano sull’esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.

Articolo 223 - Codice della navigazione

All’applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l’amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.
Le autorità marittime locali vigilano sull’esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.

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