Art. 217 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute

Articolo 217 - codice della navigazione

[I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.] (1)

Articolo 217 - Codice della navigazione

[I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dalla L. 26.04.1986, n. 193

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