Art. 215 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Condotta di battelli a remi

Articolo 215 - codice della navigazione

[Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione.] (1)

Articolo 215 - Codice della navigazione

[Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 18/07/2005, n. 171 con decorrenza 15.09.2005.

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