(1)Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell’autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica , ottenuta l’autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.
Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l’autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l’annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall’avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell’articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.