Art. 210 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Trasmissione degli atti alle autorità competenti

Articolo 210 - codice della navigazione

Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. (1)
Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.

Articolo 210 - Codice della navigazione

Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. (1)
Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs.C.P.S. 02.08.1946, n. 72.

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