Art. 199 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Perdita di carte e documenti di bordo

Articolo 199 - codice della navigazione

In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all’autorità consolare.
Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.

Articolo 199 - Codice della navigazione

In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all’autorità consolare.
Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.

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