Art. 197 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rimpatrio di cittadini italiani

Articolo 197 - codice della navigazione

Nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.
Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l’autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto .

Articolo 197 - Codice della navigazione

Nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.
Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l’autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto .

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