Art. 196 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva

Articolo 196 - codice della navigazione

I componenti dell’equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella Repubblica.

Articolo 196 - Codice della navigazione

I componenti dell’equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella Repubblica.

Note

(1) La Cassa nazionale per la previdenza marinara, citata nel presente comma, è stata soppressa e sostituita dall’I.N.P.S. in virtù dell’art. 1, L. 26.07.1984, n. 413.

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