Art. 193 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

Articolo 193 - codice della navigazione

Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l’autorizzazione data dal comandante del porto o dall’autorità consolare secondo le norme del regolamento.
L’imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto o dell’autorità consolare.

Articolo 193 - Codice della navigazione

Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l’autorizzazione data dal comandante del porto o dall’autorità consolare secondo le norme del regolamento.
L’imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto o dell’autorità consolare.

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