L’imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l’incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.
A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l’imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.