Art. 192 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Imbarco di passeggeri infermi

Articolo 192 - codice della navigazione

L’imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l’incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.
A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l’imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

Articolo 192 - Codice della navigazione

L’imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l’incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.
A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l’imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

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