Art. 190 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo

Articolo 190 - codice della navigazione

I componenti dell’equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l’ordine di abbandonare la nave.

Articolo 190 - Codice della navigazione

I componenti dell’equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l’ordine di abbandonare la nave.

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