Art. 185 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Navi straniere

Articolo 185 - codice della navigazione

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani. (1)

Articolo 185 - Codice della navigazione

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’articolo unico, L. 09.12.1975, n. 744.

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