Il comandante della nave, all’arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all’autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell’equipaggio e la durata della sosta.
L’autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.
Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall’ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l’autorità predetta provvede a norma dell’articolo 132, secondo comma.
Il comandante della nave è tenuto a fornire all’autorità preposta alla navigazione interna o all’autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell’equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all’articolo 183.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi. (1)