Art. 183 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Informazioni eventuali circa il viaggio

Articolo 183 - codice della navigazione

Il comandante della nave è tenuto a fornire all’autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.
È inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell’equipaggio e passeggeri.

Articolo 183 - Codice della navigazione

Il comandante della nave è tenuto a fornire all’autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.
È inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell’equipaggio e passeggeri.

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