Art. 181 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rilascio delle spedizioni

Articolo 181 - codice della navigazione

La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell’autorità consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto – con indicazione dell’ora e della data – sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. (1)
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali [o consolari], al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge. (2) (3)

Articolo 181 - Codice della navigazione

La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell’autorità consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto – con indicazione dell’ora e della data – sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. (1)
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali [o consolari], al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge. (2) (3)

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 15, D.L. 21.12.1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23.12.1996, n. 647.
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, L. 25.01.1983, n. 26.
(3) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’ art. 27 L. 06.02.2007, n. 13, con decorrenza dal 04.03.2007.

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