Art. 180 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Verifiche ed ispezioni

Articolo 180 - codice della navigazione

Il comandante del porto, o l’autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. (1)
Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 180 - Codice della navigazione

Il comandante del porto, o l’autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. (1)
Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 24.12.2004, n. 335, con decorrenza dal 02.03.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Il comandante del porto o l’autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.”.

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