Art. 178 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

Articolo 178 - codice della navigazione

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli artt. 2700, 2702 del Codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all’esercizio della nave fanno prova anche a favore dell’armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l’armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scindere il contenuto.

Articolo 178 - Codice della navigazione

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli artt. 2700, 2702 del Codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all’esercizio della nave fanno prova anche a favore dell’armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l’armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scindere il contenuto.

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