Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, dell’art. 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all’art. 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.