Art. 172 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Annotazioni sulla licenza

Articolo 172 - codice della navigazione

Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, dell’art. 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all’art. 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.

Articolo 172 - Codice della navigazione

Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, dell’art. 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all’art. 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.

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