Art. 171 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio

Articolo 171 - codice della navigazione

Sul ruolo di equipaggio si annotano:
1. i contratti di assicurazione della nave;
2. le visite del Registro navale italiano per l’accertamento della navigabilità;
3. il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
4. i dati relativi all’arrivo e alla partenza della nave ; (1)
5. i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
6. le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti. Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

Articolo 171 - Codice della navigazione

Sul ruolo di equipaggio si annotano:
1. i contratti di assicurazione della nave;
2. le visite del Registro navale italiano per l’accertamento della navigabilità;
3. il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
4. i dati relativi all’arrivo e alla partenza della nave ; (1)
5. i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
6. le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti. Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

Note

(1) Il presente numero ” 4 ” è stato così sostituito dall’art. 2, L. 25.01.1983, n. 26.

Istituti giuridici

Novità giuridiche