Art. 163 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Cancellazione della nave dal registro di iscrizione

Articolo 163 - codice della navigazione

La nave è cancellata dal registro di iscrizione quando:
a. è perita o si presume perita;
b. è stata demolita;
c. ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;
d. è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. (1)
La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l’iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.
All’atto della cancellazione l’autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

Articolo 163 - Codice della navigazione

La nave è cancellata dal registro di iscrizione quando:
a. è perita o si presume perita;
b. è stata demolita;
c. ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;
d. è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. (1)
La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l’iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.
All’atto della cancellazione l’autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

Note

(1) La lettera d) è stata così sostituita dall’art. 28 c. 2 L. 14.06.1989, n. 234.

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