Art. 160 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Demolizione volontaria della nave

Articolo 160 - codice della navigazione

Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all’autorità consolare, se si trova all’estero, consegnando i documenti di bordo. L’autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell’articolo 156.
Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l’esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione può essere data solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
Tuttavia la demolizione può essere senz’altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall’Ispettorato compartimentale e all’estero dall’autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell’articolo 156. (1)
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Articolo 160 - Codice della navigazione

Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all’autorità consolare, se si trova all’estero, consegnando i documenti di bordo. L’autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell’articolo 156.
Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l’esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione può essere data solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
Tuttavia la demolizione può essere senz’altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall’Ispettorato compartimentale e all’estero dall’autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell’articolo 156. (1)
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, L. 27.04.1981, n. 165.

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