Art. 154 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rinnovazione della licenza

Articolo 154 - codice della navigazione

In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell’articolo 141.

Articolo 154 - Codice della navigazione

In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell’articolo 141.

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