Art. 151 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rinnovazione dell'atto di nazionalità

Articolo 151 - codice della navigazione

L’atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

Articolo 151 - Codice della navigazione

L’atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

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