Art. 150 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Atto di nazionalità

Articolo 150 - codice della navigazione

L’atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e nel caso di cui all’articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l’iscrizione.
L’atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l’ufficio di immatricolazione.

Articolo 150 - Codice della navigazione

L’atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e nel caso di cui all’articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l’iscrizione.
L’atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l’ufficio di immatricolazione.

Istituti giuridici

Novità giuridiche