Art. 147 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Designazione di rappresentante

Articolo 147 - codice della navigazione

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l’ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell’autorità marittima, si intende domiciliato.
Nello stesso caso, l’autorità marittima e quella preposta all’esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante. (1)

Articolo 147 - Codice della navigazione

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l’ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell’autorità marittima, si intende domiciliato.
Nello stesso caso, l’autorità marittima e quella preposta all’esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante. (1)

Note

(1) La disposizione contenuta nel presente articolo non è applicabile alle navi e alle imbarcazioni da diporto in virtù dell’art. 5 L. 26.04.1986, n. 193.

Istituti giuridici

Novità giuridiche