Art. 146 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Iscrizione delle navi e dei galleggianti

Articolo 146 - codice della navigazione

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo , sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi. (1)
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Articolo 146 - Codice della navigazione

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo , sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi. (1)
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Note

(1) Il presente comma prima modificato dall’ art. 5, L. 08.07.2003, n. 172, è stato, poi, così modificato dall’art. 5 ter, D.L. 10.01.2006, n. 2, con decorrenza dal 12.03.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo , sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate .”.

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