Art. 142 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

Articolo 142 - codice della navigazione

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l’indicazione del luogo dell’ufficio d’iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.

Articolo 142 - Codice della navigazione

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l’indicazione del luogo dell’ufficio d’iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.

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