Art. 141 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

Articolo 141 - codice della navigazione

Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.
Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Articolo 141 - Codice della navigazione

Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.
Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

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