Art. 138 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Stazzatura nella Repubblica

Articolo 138 - codice della navigazione

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale quale delegato del Ministero per le comunicazioni a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.(1)
Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l’ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.
La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l’ufficio del porto d’iscrizione della nave.

Articolo 138 - Codice della navigazione

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale quale delegato del Ministero per le comunicazioni a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.(1)
Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l’ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.
La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l’ufficio del porto d’iscrizione della nave.

Note

(1) Il Ministero per le comunicazioni, citato nel presente comma, è attualmente il Ministero dei trasporti e della navigazione

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