Art. 1317 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Controversie di competenza degli enti portuali

Articolo 1317 - codice della navigazione

L’esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al presidente del Consorzio del porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936, n. 801 è regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per quanto concerne l’impugnazione delle sentenze. (1)

Articolo 1317 - Codice della navigazione

L’esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al presidente del Consorzio del porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936, n. 801 è regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per quanto concerne l’impugnazione delle sentenze. (1)

Note

(1) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1317 nella parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall’ente di cui lo stesso presidente è capo (C.cost.3.05-15.05 1974, n.128).

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