Art. 1312 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Contratto di assicurazione

Articolo 1312 - codice della navigazione

La disposizione del secondo comma dell’articolo 534 si applica anche ai contratti di assicurazione in corso all’entrata in vigore del codice per i sinistri verificatisi posteriormente.

Articolo 1312 - Codice della navigazione

La disposizione del secondo comma dell’articolo 534 si applica anche ai contratti di assicurazione in corso all’entrata in vigore del codice per i sinistri verificatisi posteriormente.

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