Art. 130 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Categorie del personale navigante

Articolo 130 - codice della navigazione

Il personale navigante si divide in 3 categorie:
1) personale di comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto alla piccola navigazione. (1)

Articolo 130 - Codice della navigazione

Il personale navigante si divide in 3 categorie:
1) personale di comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto alla piccola navigazione. (1)

Note

(1) Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 17 D.L. 21.06.1995, n. 237 :
” 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonché il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 28.06.1949, n. 631.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
b) aver compiuto i 21 anni di età;
c) aver assolto l’obbligo scolastico;
d) essere in possesso del certificato limitato RTF;
e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all’articolo 20, primo comma, della legge 11.02.1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell’abilitazione al comando di navi da diporto previsto dal secondo comma del medesimo articolo, le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità’;
f) non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15.02.1952, n. 328;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, concernente l’equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.
3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall’articolo 283 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15.02.1952, n. 328. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.
4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;
b) aver compiuto i 21 anni di età;
c) aver assolto l’obbligo scolastico;
d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all’articolo 20 della legge 11.02.1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;
e) non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento della navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28.02.1949, n. 631;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l’equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.
5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.
6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.
7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione delle acque interne e promiscue.
8.Coloro che abbiano esercitato il comando di unita’ da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi al triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata al soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di noleggio delle unità da diporto sulle quali l’interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione del servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi.”
L’art.15 D.L. 17.06.1996, n. 322 ha aggiunto al testo dell’art. 17 D.L. 21.06.1995, n. 237 di cui sopra il seguente comma 10:
” Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi per i servizi di coperta, di cui all’art. 123 del codice della navigazione, possono comandare e condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.”

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