Art. 1296 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Validità dei documenti provvisori

Articolo 1296 - codice della navigazione

La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli 1293, 1294 è stabilita dal ministro per le comunicazioni.

Articolo 1296 - Codice della navigazione

La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli 1293, 1294 è stabilita dal ministro per le comunicazioni.

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