Art. 1292 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Antiche concessioni di pesca

Articolo 1292 - codice della navigazione

I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca, che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a norma delle leggi speciali continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con pagamento di una indennità.
I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al comma precedente ovvero ne dichiarano l’estinzione o la decadenza sono presi con decreto del ministro per le comunicazioni. (1)
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello Stato .

Articolo 1292 - Codice della navigazione

I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca, che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a norma delle leggi speciali continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con pagamento di una indennità.
I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al comma precedente ovvero ne dichiarano l’estinzione o la decadenza sono presi con decreto del ministro per le comunicazioni. (1)
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello Stato .

Note

(1) Il Ministro per le comunicazioni, citato nel presente comma, è attualmente il Ministro dei trasporti e della navigazione.

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