Art. 1278 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Contributi dello Stato per il pilotaggio

Articolo 1278 - codice della navigazione

Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il ministro per le comunicazioni può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero. (1)

Articolo 1278 - Codice della navigazione

Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il ministro per le comunicazioni può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero. (1)

Note

(1) Il Ministro per le comunicazioni, citato nel presente articolo, è attualmente il Ministro per la marina mercantile.

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