Art. 1266 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Enti portuali

Articolo 1266 - codice della navigazione

Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni relative alla costituzione e all’ordinamento del Consorzio autonomo del porto di Genova , del Provveditorato al porto di Venezia, dell’Ente autonomo del porto di Napoli, delle aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.

Articolo 1266 - Codice della navigazione

Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni relative alla costituzione e all’ordinamento del Consorzio autonomo del porto di Genova , del Provveditorato al porto di Venezia, dell’Ente autonomo del porto di Napoli, delle aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.

Istituti giuridici

Novità giuridiche