Contro i provvedimenti disciplinari che applicano al personale aeronautico le pene previste dai nn. 2 e 3 dell’art. 1253, e nel terzo comma dell’art. 1254, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.(1)
La composizione e il funzionamento di tale commissione, nonché le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.