Art. 1265 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Ricorso degli appartenenti al personale aeronautico

Articolo 1265 - codice della navigazione

Contro i provvedimenti disciplinari che applicano al personale aeronautico le pene previste dai nn. 2 e 3 dell’art. 1253, e nel terzo comma dell’art. 1254, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.(1)
La composizione e il funzionamento di tale commissione, nonché le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.

Articolo 1265 - Codice della navigazione

Contro i provvedimenti disciplinari che applicano al personale aeronautico le pene previste dai nn. 2 e 3 dell’art. 1253, e nel terzo comma dell’art. 1254, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.(1)
La composizione e il funzionamento di tale commissione, nonché le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.

Note

La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall’art. 6, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Ricorso degli appartenenti alla gente dell’aria”.
(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.

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