Art. 1262 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento

Articolo 1262 - codice della navigazione

Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero al personale aeronautico, l’imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal Ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell’Ente nazionale del personale aeronautico, sospeso dall’esercizio della professione fino all’esito del processo penale, salva l’applicazione provvisoria delle pene accessorie. (1)
Il proscioglimento dell’imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, non impedisce l’inizio o la prosecuzione del provvedimento disciplinare.

Articolo 1262 - Codice della navigazione

Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero al personale aeronautico, l’imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal Ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell’Ente nazionale del personale aeronautico, sospeso dall’esercizio della professione fino all’esito del processo penale, salva l’applicazione provvisoria delle pene accessorie. (1)
Il proscioglimento dell’imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, non impedisce l’inizio o la prosecuzione del provvedimento disciplinare.

Note

Il Ministro per le comunicazioni, citato nel presente comma, è attualmente il Ministro dei trasporti e della navigazione.
(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.

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