Articolo 1261 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Destinazione delle somme ritenute

Articolo 1261 - codice della navigazione

Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o al personale aeronautico sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marittima, alle Casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla Cassa nazionale di previdenza per il personale aeronautico.(1)
I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devolute al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali.

Articolo 1261 - Codice della navigazione

Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o al personale aeronautico sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marittima, alle Casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla Cassa nazionale di previdenza per il personale aeronautico.(1)
I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devolute al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali.

Note

La cassa nazionale di previdenza per il personale aeronautico, citata nel presente comma, corrisponde attualmente al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.
(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.

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