Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o al personale aeronautico sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marittima, alle Casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla Cassa nazionale di previdenza per il personale aeronautico.(1)
I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devolute al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali.